Caratteristiche del Servizio Civile Nazionale
La normativa primaria di riferimento è rappresentata dalla legge 6 marzo 2001 n.64 e dal Dlgs 5 aprile 2002 n° 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale.
Il Servizio civile nazionale volontario è stato istituito in vista della riforma della leva militare obbligatoria e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza al servizio militare.
Il servizio civile consente ai giovani di:
– concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
– favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
– partecipare alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico artistico, culturale e della protezione civile;
– promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale;
– contribuire alla propria formazione civica, sociale, culturale e professionale mediante attività svolte anche in Enti ed Amministrazioni operanti all`estero.
Non è un lavoro. E’ un anno dedicato alla formazione e alla crescita individuale. Qualche volta l’esperienza conclusa di Servizio Civile Nazionale si può tramutare in opportunità di lavoro presso gli Enti in cui si è realizzato il progetto.
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale cura l’organizzazione, l’attuazione e lo svolgimento del Servizio Civile Nazionale
Il servizio può essere svolto anche all`estero presso:
– sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di Amministrazioni ed Enti, nell`ambito di iniziative assunte dall`Unione Europea in materia di servizio civile;
– strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla Unione europea o da organismi internazionali.
In ogni bando sono indicati, nell’”allegato 1”, gli Enti che hanno presentato progetti di servizio civile all’estero.
– I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
– I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art. 9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43)
– I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
– I dipendenti dello Stato che intendono svolgere il SCN sono collocati in aspettativa. (Art. 10 e art. 9, comma 7 del DLgs 5 aprile 2002, n. 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43)
La durata del servizio è di 12 mesi.
Domanda di partecipazione
Non possono presentare domanda di partecipazione :
– gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
– i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
– i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64
– i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
-i giovani che abbiano in corso con l’Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell’anno precedente, di durata superiore a 3 mesi
– i giovani che non hanno compiuto 18 anni o superato i 28 anni
Vanno allegati alla domanda:
– fotocopia di un valido documento di identità personale
– scheda (allegato 3), contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
– curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa
Non è più necessario presentare il certificato di idoneità fisica, per effetto dell’articolo 42, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n.98).
Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadini dell’Unione europea;
– cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti;
– non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all’attuazione dei singoli progetti.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età
La domanda di partecipazione al progetto prescelto può essere presentata solo dopo la pubblicazione del relativo bando di selezione e nei termini previsti dal bando stesso.
Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non sono prese in considerazione.
La tempestività della presentazione delle domande è accertata dagli Enti che realizzano i progetti.
La domanda deve essere presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto, il cui indirizzo è reperibile sul sito internet dell’Ente stesso, indicato nell’allegato 1 al bando.
La domanda di partecipazione deve essere:
– redatta in carta semplice, secondo il modello “allegato 2” al bando, scaricabile dal sito nella sezione modulistica
– firmata per esteso dal richiedente
– corredata di: fotocopia (che non deve essere autenticata) di un valido documento d’identità personale, scheda “allegato 3” al bando contenente i dati relativi ai titoli, curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e di ogni altra documentazione significativa.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nel bando nazionale o tra quelli inseriti nei bandi regionali e delle Provincie autonome o comunque tra tutti quelli contenuti nei bandi di SCN contestualmente pubblicati, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.
Si, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l’altro progetto se ha già assunto servizio.
Formazione
Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.
Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dall’UNSC.
La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore.
Le ore di formazione generale di Servizio Civile Nazionale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato dall’UNSC o dai competenti Uffici delle Regioni e Province Autonome.
Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50.
La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l`orario di servizio ed è obbligo dell`Ente effettuarla.
Sì, sia per l’Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.
I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono a carico dell`Ente.
E’ previsto un contributo per la sola formazione generale ch’è pari a:
– euro 90,00 per la formazione dei giovani che operano in Italia;
– euro 180,00 per la formazione dei giovani che operano all’estero
Presentazione dei volontari in servizio
All’atto della presentazione in servizio il responsabile del SCN, o il responsabile locale dell’ente accreditato, o il rappresentante legale dell’ente provvede a consegnare al volontario:
- a) copia del progetto approvato;
- b) modulo relativo alla “comunicazione del domicilio fiscale” ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale;
- c) modulo per la comunicazione del conto corrente bancario (codice IBAN) o conto corrente postale sul quale accreditare le somme relative al compenso per la partecipazione al progetto;
- d) un apposito documento contenente l’indicazione dell’orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.
I moduli di cui ai punti b) e c) dovranno essere inviati al Dipartimento a cura dell’Ente.
Il volontario dovrà prendere visione del contratto di assicurazione stipulato dal Dipartimento in suo favore.
I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive sono avviati al servizio dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, sulla base del contratto di servizio civile nazionale di cui all’art. 8 del D.Lgs 77/2002
Il volontario, risultato idoneo selezionato, riceve dall’ente le credenziali (codice utenza e password) con le quali dovrà collegarsi al sito del Dipartimento www.serviziocivile.gov.it – area riservata volontari – per scaricare il contratto di servizio civile nazionale e per fruire dei servizi personalizzati ivi indicati. Nel contratto sono indicati il giorno, l’ora e il luogo dove dovranno presentarsi il primo giorno di servizio e la sede di attuazione del progetto.
Copia del contratto – debitamente firmata dall`interessato per accettazione e controfirmata dal personale dell`Ente – attestante la data dell`effettiva presentazione in servizio e copia dell`allegato contente i doveri firmata per accettazione dal volontario, devono essere trasmessi a cura dell’Ente, in formato pdf alla casella di posta elettronica certificata: dgioventuescn@pec.governo.it
Il volontario è tenuto a presentarsi presso l’ente di assegnazione, nel giorno e nella sede stabiliti dal contratto di servizio civile che definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni.
In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l’assunzione in servizio, a fornire all’Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.
La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell’UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.
La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all’Ente e da quest’ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell’UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l’anno di servizio. L’eventuale prosecuzione dell’assenza sarà considerata rinuncia.
Rinunce, subentri, interruzioni del servizio, irregolarità, sospensione del progetto
Nel caso il volontario ritenga che l’Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell’Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale – Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma nella quale siano riportati i dati identificativi dell’Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile nei seguenti casi:
– a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto
– a seguito di interruzione del servizio
– per malattia (non dovuta a causa di servizio e superiore a trenta giorni)
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto e l’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
In presenza di rinunce o interruzioni del servizio da parte dei volontari, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i volontari subentranti che non siano in possesso del provvedimento di avvio al servizio a firma del Direttore Generale dell’UNSC.
La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiari di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli “idonei non selezionati”.
L’Ente segnala all’UNSC la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale – previa acquisizione della disponibilità del giovane – indica il nominativo del primo “idoneo non selezionato” che segue nella graduatoria
La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile.
La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’Ente fino al termine del progetto; l’eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.
L’interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.
In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.
L’interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.
In caso di revoca del progetto disposta dall’UNSC o dalle Regioni o dalle Province Autonome, i volontari in servizio presso l’Ente, in considerazione delle legittime aspettative in ordine allo svolgimento del SCN, sono ricollocati dall’Ufficio, ove possibile, per il tempo residuo presso altri Enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell’ambito di analoghi progetti inseriti in bandi contestualmente pubblicati (avviati nello stesso arco temporale e che presentano carenze nell’organico previsto) previa acquisizione del consenso dei volontari stessi e degli Enti individuati dall’UNSC.
A tal fine l’UNSC, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, può valutare la possibilità di predisporre un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai volontari, qualora i posti disponibili siano in numero sufficiente a garantire la prosecuzione del servizio a tutti volontari da ricollocare. I volontari, contattati gli Enti al fine di valutare la possibilità di un idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza all’UNSC, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.
Nel caso di impossibilità di inserire i volontari in altre strutture, qualora abbiano svolto un periodo di servizio civile non superiore a 6 mesi, l’Ufficio consente che i volontari, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possono presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi
Testi tratti da www.serviziocivile.gov.it